STATUTI DELL’ASSOCIAZIONE “PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO – SEZIONE DI LOCARNO”
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Nome e Sede | Art. 1 1 A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile è costituita l’associazione “il Centro – Sezione di Locarno”. 2 Sede: Locarno |
Finalità | Art. 2 L’associazione ha quale fine la promozione a livello locale degli ideali de il Centro cantonale e del partito svizzero Alleanza del Centro, di cui ne riconosce l’organizzazione e gli statuti. |
Mezzi e contributi | Art. 3 1 Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone: a) dei contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell’ambito dell’Assemblea ordinaria; b) del contributo annuale del/dei municipale/i (CHF 2’500.00) e dei consiglieri comunali di Locarno (10% di quanto percepito dal Comune); c) contributi volontari. 2 Con l’accettazione della carica di municipale o consigliere comunale, essi riconoscono il diritto dell’associazione a chiedere al Comune il versamento diretto nelle casse dell’associazione del contributo annuo di cui alla lett. b) e s’impegnano a sottoscrivere ogni documento necessario a tale scopo. |
Soci | Art. 4 1 Ogni persona fisica interessata alla finalità dell’associazione e che ha diritto di voto nel Comune di Locarno può diventare socio. 2 Il diritto di voto decorre 30 giorni dopo l’avvenuto pagamento del contributo sociale. |
Cessazione dell’appartenenza | Art. 5 L’appartenenza cessa mediante dimissione, esclusione o decesso. |
Dimissioni ed esclusione | Art. 6 1 Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all’art. 70 cpv. 2 CC. 2 La lettera di dimissione deve essere inviata alla Presidenza. 3 Un socio può essere escluso dall’associazione in caso di grave violazione degli scopi statutari o di grave mancato rispetto del programma della sezione, rispettivamente per altri giustificati motivi. L’Assemblea sociale delibera in merito all’esclusione. |
Durata delle cariche | Art. 7 1 La durata massima delle cariche elettive politiche è limitata a quattro legislature consecutive. 2 Ulteriori candidature per una nuova legislatura sono subordinate al consenso espresso a scrutinio segreto dell’Assemblea sezionale. 3 In caso di subingresso, la relativa legislatura non è computata. |
Organi dell’Associazione | Art. 8 1 Gli organi dell’associazione sono: a) l’Assemblea sezionale; b) la Presidenza; c) il Comitato sezionale; d) il revisore. 2 Gli organi dell’associazione svolgono la loro attività a titolo onorifico. |
Assemblea sezionale | Art. 9 1 L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea. Un’Assemblea è convocata dal Comitato almeno una volta all’anno. 2 La convocazione all’Assemblea deve avvenire per iscritto (lettera e/o mail) almeno 15 giorni prima del suo svolgimento, allegando l’ordine del giorno. La convocazione è parimenti pubblicata sul sito internet dell’associazione e tramite comunicazione agli organi di stampa. 3 L’Assemblea ha i seguenti compiti inalienabili: a) approva il programma sezionale e ne verifica la sua attuazione; b) nomina la Presidenza ed il Presidente; c) nomina il Comitato sezionale; d) nomina un revisore dei conti; e) approva e modifica gli statuti; f) designa i candidati al Municipio ed al Consiglio comunale; g) approva la denominazione della lista alle elezioni comunali; h) approva i conti annuali; i) determina il contributo annuale dei soci; j) decide l’ammissione e l’eventuale esclusione dei soci. 4 In seno all’Assemblea ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono adottate per alzata di mano a semplice maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo che su un particolare oggetto la maggioranza dei presenti opti per il voto segreto. 5 Le risoluzioni dell’Assemblea generale vengono verbalizzate. 6 Per essere eleggibili i candidati di cui al cpv. 3 lett. c/f) devono essere stati preannunciati per iscritto alla Presidenza almeno 7 giorni prima della data dell’Assemblea. |
Presidenza | Art. 10 1 La Presidenza è l’organo direttivo dell’associazione e svolge in particolare i seguenti compiti: a) cura l’organizzazione del Partito nel Comune e ne conduce l’azione politica comunale; b) attua le decisioni dell’Assemblea sezionale e degli organi distrettuali e cantonali; c) nomina i delegati al Comitato cantonale; d) si occupa di tutti i compiti e mansioni relativi all’amministrazione e la gestione dell’Associazione, che non sono esplicitamente attribuiti all’Assemblea o ad altro organo. 2 La Presidenza è composta da cinque a nove membri. Ne fanno parte di diritto il/i Municipale/i ed il Capogruppo in Consiglio comunale. Essa nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario ed un Cassiere. 3 La Presidenza è eletta dall’Assemblea entro la fine del mese di settembre successivo alle elezioni comunali e rimane in carica per l’intero quadriennio elettorale. 4 La Presidenza può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti è preponderante il voto del Presidente, o in sua assenza, del Vicepresidente. |
Firme | Art. 11 L’Associazione si vincola con firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente con un membro. |
Comitato sezionale | Art. 12 1 Il Comitato sezionale svolge in particolare il compito di organo consultivo della Presidenza nell’ambito delle scelte strategiche dell’associazione. 2 Fanno parte del Comitato: a) i soci candidati al municipio e al consiglio comunale dell’ultima elezione comunale (ad eccezione se già membri della Presidenza); b) i soci proposti dalla Presidenza o dall’Assemblea e nominati da quest’ultima. 3 Il Comitato è eletto dall’Assemblea entro la fine del mese di settembre successivo alle elezioni comunali e rimane in carica per l’intero quadriennio elettorale. La decadenza dello status di socio fa automaticamente decadere la carica di membro del Comitato. 4 L’Assemblea può in ogni momento nominare o revocare membri del Comitato. 5 Il Comitato viene convocato dalla Presidenza, almeno una volta all’anno, ed è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti. 6 Le deliberazioni del Comitato vengono prese a maggioranza dei presenti. |
Revisore | Art. 13 1 Il revisore è designato dall’Assemblea su proposta della Presidenza. Il suo mandato ha durata di 1 anno e termina con la consegna del rapporto sulla gestione finanziaria all’attenzione dell’Assemblea generale. Il mandato è sempre rinnovabile. La revoca dello stesso è possibile in ogni tempo e senza preavviso. 2 Il revisore è responsabile di allestire il rapporto sulla gestione finanziaria dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea generale per approvazione. 3 L’anno contabile coincide con l’anno solare. Il rapporto sulla gestione finanziaria va allestito di volta in volta al 31 dicembre. |
Responsabilità | Art. 14 1 Il patrimonio sociale si compone dei contributi dei soci (contributi sociali), dei finanziamenti e delle liberalità di qualsivoglia natura da parte di persone fisiche e giuridiche o di altra fonte. 2 Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci. |
Modifiche statutarie | Art. 15 I presenti statuti possono essere modificati se la relativa proposta di modifica è accettata dall’Assemblea generale a maggioranza di almeno due terzi dei voti dei soci presenti. |
Scioglimento | Art. 16 1 Lo scioglimento dell’Associazione può essere pronunciato dall’Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei soci presenti, quando non possono più essere perseguiti gli scopi sociali di cui all’art. 2 del presente statuto. 2 Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio dell’associazione va al Partito Popolare Democratico cantonale. |
Entrata in vigore | Art. 17 I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’Assemblea del 26.10.2021, 13.06.2023. |